La Corte penale del Tribunale penale federale decreta l’abbandono del procedimento aperto nei confronti di UBS Group AG e UBS AG, che avevano ripreso Credit Suisse Group AG e Credit Suisse AG, a causa di un impedimento a procedere derivante dal fatto che Credit Suisse ha cessato di esistere come soggetto di diritto penale a seguito della fusione con UBS. Il caso riguardava la responsabilità penale dell’impresa (art. 102 del Codice penale) in combinato disposto con il riciclaggio di denaro (art. 305bis del Codice penale), in relazione a fondi presumibilmente illeciti provenienti dalla concessione di crediti a imprese pubbliche del Mozambico.
In relazione a fondi presumibilmente illeciti derivanti da crediti concessi, negli anni 2013/2014, da società con sede a Londra controllate da Credit Suisse AG a imprese pubbliche del Mozambico, il 25 novembre 2025, rispettivamente il 15 dicembre 2025, il Ministero pubblico della Confederazione ha promosso l’accusa nei confronti di UBS Group AG e UBS AG (in seguito denominate congiuntamente “UBS”) per responsabilità dell’impresa ai sensi dell’art. 102 CP in combinato disposto con l’art. 305bis CP. Allo stesso tempo, ha promosso l’accusa contro una collaboratrice dell'allora Credit Suisse AG per riciclaggio di denaro. Secondo l'accusa, nel 2016, presso Credit Suisse Group AG e la sua controllata Credit Suisse AG (in seguito denominate congiuntamente “Credit Suisse”) non sarebbero stati impediti atti di riciclaggio di denaro a causa di una carente organizzazione interna.
Considerato che UBS, negli anni 2023/2024, ha ripreso Credit Suisse mediante fusione per incorporazione e ne ha proseguito l’attività senza modifiche, la responsabilità per le carenze organizzative in seno a Credit Suisse sarebbe imputabile a UBS in quanto società assuntrice.
Dopo l’emanazione dell'atto d'accusa, UBS ha presentato alla Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito “Corte penale”) una richiesta di abbandono del procedimento penale a suo carico per sussistenza di un impedimento definitivo a procedere. Sono considerati impedimenti a procedere segnatamente, la prescrizione, l'incapacità di partecipare al dibattimento o il decesso dell'imputato.
Nessun trasferimento della responsabilità penale da Credit Suisse a UBS
Con decreto dell’8 aprile 2026 la Corte penale pronuncia l’abbandono del procedimento contro UBS. La Corte penale giunge alla conclusione che, con l’estinzione di Credit Suisse e la sua cancellazione dal registro di commercio, è venuta a mancare la presunta persona penalmente responsabile della presunta carenza organizzativa. Ciò costituisce un impedimento a procedere, che ai sensi dell’art. 329 cpv. 4 CPP comporta l’abbandono del procedimento penale a carico di UBS.
Nel valutare la responsabilità penale in caso di fusioni d’imprese, devono applicarsi gli stessi principi previsti per le persone fisiche. Di conseguenza, anche nel caso delle imprese, il diritto penale presuppone una colpa personale. Sulla base delle misure d’urgenza del Consiglio federale, UBS ha acquisito Credit Suisse mediante fusione per incorporazione. Credit Suisse è stata cancellata dal registro di commercio, ha perso la licenza bancaria e la propria personalità giuridica; ha quindi cessato di esistere. Nel periodo rilevante ai fini dell’accusa, ovvero nel 2016, UBS non esercitava alcuna influenza sull'organizzazione strutturale e operativa di Credit Suisse e, in particolare, non era in grado di intervenire sulle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro adottate da quest'ultima. Secondo la Corte penale, il trasferimento della responsabilità penale a UBS con l'inflizione di una multa a titolo di sanzione penale violerebbe il principio di colpevolezza e sarebbe quindi contrario ai principi della Costituzione federale e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Contro la decisione di abbandono della Corte penale è possibile presentare ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il procedimento penale nei confronti della collaboratrice dell'allora Credit Suisse prosegue.
Decreto SK.2025.57b dell'8 aprile 2026
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