19.09.2022
Ministero pubblico della Confederazione contro A. (SK.2022.20)



Il 19 settembre 2022 la Corte penale del Tribunale penale federale ha emanato la sua sentenza contro una donna di cittadinanza svizzera e italiana di quasi 30 anni.

Il Ministero pubblico della Confederazione contestava all’imputata i reati di ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l’art. 22 CP), di violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, come pure di ripetuto esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP).

A. era accusata di avere, il 24 novembre 2020, presso i Grandi Magazzini Manor Sud SA a Lugano, dopo premeditazione e pianificazione, intenzionalmente tentato di uccidere con un coltello, con l’intento di decapitarle, B. e una seconda donna, C., agendo con particolare mancanza di scrupoli e inneggiando all’ISIS, come pure di avere, ciò facendo, dopo premeditazione e pianificazione, intenzionalmente messo a disposizione dello Stato Islamico risorse umane e promosso in altro modo le loro attività.

A. era inoltre accusata di avere, tra il 2017 e il 2020, a Lugano, infranto ripetutamente le prescrizioni cantonali sulla modalità dell’esercizio della prostituzione esercitando illecitamente l’attività di prostituta, arrivando a guadagnare fino a un massimo di ca. CHF 5'000.– al mese omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale.

I dibattimenti si sono tenuti a Bellinzona dal 29 agosto al 2 settembre 2022. L’imputata, detenuta presso le strutture carcerarie del Cantone Ticino, è comparsa in aula.

Il Collegio giudicante, dopo apprezzamento di tutte le prove e degli indizi agli atti nonché delle risultanze dibattimentali, è giunto ad un verdetto di condanna. L’imputata è stata condannata per ripetuto tentato assassinio, violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, come pure per ripetuto esercizio illecito della prostituzione.

Per il Tribunale, l’imputata ha agito con assoluta mancanza di scrupoli, con movente e scopo particolarmente perversi, non ha inoltre dimostrato qualsiasi forma di pentimento o sincere scuse, né in corso d’inchiesta, né al dibattimento.

La Corte ha tenuto conto della scemata imputabilità stabilita dagli accertamenti peritali, in ossequio alla giurisprudenza. Parimenti i periti hanno riferito di un rischio di recidiva.

In base all’art. 59 CP, se l’autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che egli commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (art. 59 cpv. 1 CP). Al cpv. 3 la norma prevede che fintanto che sussiste il pericolo che l’autore commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un’istituzione chiusa.

La Corte ha condannato A. ad una pena detentiva di anni 9 e ad una multa di CHF 2'000.– e nei suoi confronti ha pure ordinato un trattamento stazionario da eseguirsi in una struttura chiusa.

A. è stata, inoltre, condannata a rifondere alla vittima, B., l’importo di CHF 11'000.– a titolo di partecipazione alla spese legali, e l’importo di CHF 30'000.– a titolo di riparazione del torto morale. La Corte ha riconosciuto il principio del risarcimento del danno patito dalla vittima B., che è stata invitata per le ulteriori pretese a rivolgersi al competente foro civile.

La vittima C. si è disinteressata al procedimento penale.

Per il giudizio dettagliato si rinvia al dispositivo.


Allegato: Dispositivo SK.2022.20


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