30.10.2020
Procedimento SK.2020.4: Ministero pubblico della Confederazione e D. contro A., B., C.



Il 30 ottobre 2020, la Corte penale del Tribunale penale federale ha reso la propria sentenza nella causa che vede opposti il Ministero pubblico della Confederazione e D. all’ex Segretario generale di D., A., al Direttore di G., B., e all’uomo d’affari greco C.

A. è stato accusato di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), corruzione passiva (art. 4a cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l’art. 23 cpv. 1 della legge federale contro la concorrenza sleale, del 19 dicembre 1986, nella versione in vigore prima del 1° luglio 2016 [vLCSl]) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP). B. è stato accusato d'istigazione all’amministrazione infedele qualificata (art. 24 cum art. 158 n. 1 cpv. 3 CP). Per quanto attiene a C., egli è stato accusato d'istigazione all’amministrazione infedele qualificata (art. 24 cum art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) e corruzione attiva (art. 4a cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l’art. 23 cpv. 1 vLCSl).

A. è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e condannato a una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di CHF 200.- ciascuna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. È invece stato prosciolto dai restanti capi d’accusa. B. e C. sono anch’essi stati prosciolti dalle accuse a loro carico. I costi procedurali e le spese per la loro difesa sono tuttavia stati posti a carico dei tre imputati.

La Corte penale ha raggiunto il convincimento che A. ha ottenuto dei vantaggi indebiti da parte degli altri due coimputati, mentre era Segretario generale di D.

Da un lato, A. ha ottenuto, nel febbraio 2014, la restituzione di un acconto di circa EUR 500'000.- da lui versato a una terza persona nel corso del 2013 per l’acquisto di un bene immobile di lusso in Sardegna, dopo che B., il 31 dicembre 2013, l’aveva acquistato in sua vece attraverso una società costituita appositamente a tale scopo nel Qatar. In seguito, A. ha ottenuto da B. il godimento di tale bene senza dover versare alcuna pigione, ma assumendosi alcune spese di gestione. In cambio, A. si è impegnato nei confronti di B. ad avvalersi del suo potere d’apprezzamento in quanto Segretario generale di D. al fine di favorire e sostenere la candidatura di G. per la conclusione di un contratto di licenza dei diritti di trasmissione in Africa del Nord e in Medio Oriente dei Mondiali di calcio 2026 e 2030 e di ulteriori eventi di D. nel medesimo periodo. Detto contratto è stato ratificato da D. il 29 aprile 2014.

D’altro lato, A. ha utilizzato il suo potere d'apprezzamento quale Segretario generale di D. per favorire e sostenere la conclusione di un contratto di sales representation con l’agenzia M. Limited per i diritti di trasmissione in Italia delle Coppe del Mondo 2018 e 2022 di D. Tale contratto è stato concluso da D. il 4 ottobre 2013. Inoltre, A. ha favorito e sostenuto la conclusione di contratti simili con le agenzie M. Limited e N. SA, segnatamente per i diritti di trasmissione in Italia e in Grecia dei Mondiali di calcio 2026 e 2030 e delle D. Confederations Cup per il medesimo periodo. Il 19 marzo 2015, D. ha accettato la proposta di A. di concludere detti contratti con queste due agenzie. Come contropartita, A. ha beneficiato, tra novembre 2013 e luglio 2014, di tre versamenti da parte di C., per un valore complessivo di EUR 1,25 milioni.

Nell’ambito dell’esame dell’infrazione di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), la Corte ha ritenuto che A. aveva la qualità di gerente e che aveva violato i propri doveri di gestione, derivanti dalle norme e dalle direttive d’organizzazione interne di D., accettando i vantaggi indebiti menzionati in precedenza, che non ha né comunicato, né restituito a D. Ciononostante, a mente della Corte questi vantaggi indebiti non avrebbero determinato A. ad assumere un comportamento contrario agli interessi patrimoniali di D. e, quindi, pregiudizievoli a quest’ultima. Dalle spiegazioni concordanti delle persone interrogate è in effetti emerso che i contratti in oggetto di cui A. ha favorito e sostenuto la conclusione, erano molto vantaggiosi per D. dal punto di vista economico. Nessun elemento ha permesso di ritenere che D. avrebbe potuto concludere dei contratti più vantaggiosi sul piano economico per i diritti mediatici summenzionati. In assenza di un danno, il reato di amministrazione infedele qualificata non è stato ritenuto e gli accusati sono stati prosciolti da tale capo d’imputazione.

Per quanto attiene all’infrazione di corruzione attiva e passiva (art. 4a cpv. 1 lett. a e b in combinato disposto con l’art. 23 cpv. 1 vLCSl), il cui perseguimento avviene su denuncia, la Corte è stata chiamata a esaminare unicamente l’esistenza di un’eventuale distorsione della concorrenza dovuta a dei contratti di sales representation di D. con le agenzie M. Limited e N. SA, a seguito del ritiro parziale da parte di D. nel gennaio 2020 della denuncia penale che aveva presentato.

Relativamente a tale infrazione, la Corte ha ritenuto che l’esercizio da parte di A. del suo potere d’apprezzamento in quanto Segretario generale di D. per favorire e sostenere la conclusione di un contratto di sales representation da parte di D. con le agenzie M. Limited e N. SA non ha influito negativamente sul gioco della concorrenza. In effetti, secondo le condizioni contrattuali imposte da D. a queste due agenzie, esse dovevano ottenere delle offerte da emittenti (broadcasters) per l’Italia e la Grecia, trasmettere queste offerte a D., quindi assistere quest’ultima nell’ambito delle negoziazioni con le emittenti che avevano presentato le offerte più elevate. La conclusione del contratto di vendita, ossia la concessione della licenza commerciale per i diritti di trasmissione dei Mondiali di calcio 2018 e 2022, rispettivamente 2026 e 2030, e delle Confederations Cup di questo periodo, rientrava nella competenza esclusiva di D. Allo scopo di ottenere le offerte dalle emittenti, le agenzie M. Limited e N. SA dovevano effettuare un bando di concorso (open public tender), così che le emittenti interessate alla trasmissione in Italia e in Grecia delle partite di calcio delle competizioni summenzionate di D. potessero partecipare a questa procedura aperta sottoponendo un’offerta.

La Corte ha pure considerato che il buon funzionamento del mercato non è stato influenzato dalla scelta di D. di concludere un contratto di sales representation con le agenzie M. Limited e N. SA. Sebbene D. non abbia avuto trattative con altre agenzie in merito ai diritti di trasmissione in questione, la Corte ha ritenuto, in sostanza, che questa scelta non ha impedito le agenzie concorrenti di M. Limited e N. SA di offrire i loro servizi a D. per la vendita di questi diritti di trasmissione in altri Paesi rispetto all’Italia e alla Grecia o per la vendita di altri diritti di trasmissione della D. in questi due Paesi.

In assenza di una distorsione della concorrenza, A. e C. sono stati prosciolti dall’accusa di corruzione attiva e passiva ai sensi dell’art. 4a cpv. 1 lett. a e b in combinato disposto con l’art. 23 cpv. 1 vLCSl.

È stata lasciata aperta la questione a sapere l’apprezzamento della Corte sarebbe stato diverso se avesse dovuto giudicare la fattispecie alla luce delle nuove disposizioni penali relative alla corruzione privata (art. 322octies, 322novies e 322decies CP), entrate in vigore posteriormente ai fatti rimproverati ad A. e C., nella misura in cui l’esigenza di un impatto sulla concorrenza economica è stata soppressa da queste nuove disposizioni penali.

Per quanto attiene all’infrazione di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), i tre versamenti di cui A. ha beneficiato da parte di C., per complessivi EUR 1,25 milioni, sono stati erroneamente contabilizzati come prestiti nei bilanci 2013 e 2014 della società O. GmbH, con sede a W., di cui A. era l’unico avente diritto economico. La Corte ha pertanto riconosciuto A. autore colpevole di ripetuta falsità in documenti per questi fatti.

In merito alle pretese civili dell’accusatore privato, la Corte ha condannato A. a restituire a D. i vantaggi indebiti di cui ha beneficiato, ossia l’acconto di circa EUR 500'000.- che gli è stato rimborsato per l’acquisto del bene immobile in Sardegna, dedotte alcune spese che egli ha assunto relativamente a tale immobile, così come la somma di EUR 1,25 milioni che ha ricevuto da C. Inoltre, A. è stato condannato a versare a D. un indennizzo di CHF 80'000.- per i costi causati dalla procedura.





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