Con due decisioni del 10 luglio 2019 la Corte d’appello del Tribunale penale federale (di seguito Corte d’appello) ha dichiarato irricevibile la domanda di revisione, formulata il 27 giugno 2019 dal Procuratore generale della Confederazione, di due decisioni del 17 giugno 2019 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (di seguito Corte dei reclami penali) (BB.2018.197 e BB.2018.190+BB.2018.198).
Il Procuratore generale della Confederazione aveva chiesto la revisione di due decisioni con le quali era stata ordinata la sua ricusazione nonché quella dell’ex Procuratore federale capo e di un Procuratore della Confederazione (tutti membri della Taskforce FIFA) nell’ambito delle inchieste avviate dal Ministero pubblico della Confederazione per asseriti reati contro il patrimonio commessi ai danni della FIFA (Fédération Internationale de Football Association). A sostegno della sua domanda di revisione il Procuratore generale della Confederazione affermava l’esistenza di un motivo di ricusazione ai sensi dell’articolo 56 lettera del Codice di diritto processuale penale (CPP) in capo al Presidente dei due collegi giudicanti della Corte dei reclami penali che aveva statuito in merito alle domande di ricusazione di cui sopra. Il motivo di ricusazione sarebbe esistito già prima dell’emanazione delle decisioni della Corte dei reclami penali, ma sarebbe stato scoperto solo successivamente.
La revisione è un rimedio di diritto straordinario nonché sussidiario e in quanto tale è soggetta a condizioni specifiche previste dagli articoli 410 CPP, 37 e 40 della Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP).
Nel caso concreto, le decisioni della Corte dei reclami penali di cui è chiesta la revisione non sono né sentenze soggette a revisione ai sensi dell’articolo 410 CPP, né decisioni emanate in applicazione di una delle leggi speciali elencate all’articolo 37 capoverso 2 LOAP, le uniche per cui sarebbe possibile la revisione. Le decisioni BB.2018.197 e BB.2018.190 + BB.2018.198 non possono di conseguenza in alcun modo essere oggetto di revisione.
La Corte d’appello non è entrata nel merito dell’istanza di revisione, manifestamente inammissibile
Il TPF rinvia alle decisioni allegate e non dà seguito a richieste d'informazioni complementari.
Allegati: Decisioni CR.2019.2 e CR.2019.3
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