06.07.2017
Decisione RR. 2017.97 + 69



In data 30 giugno 2017 la Corte dei reclami del Tribunale penale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo di A. avverso alla decisione del 22 marzo 2017 emanata dall’Ufficio federale di giustizia (in appresso: UFG) mediante la quale è stata disposta l’estradizione della precitata alla Spagna. Con sentenza cresciuta in giudicato del Tribunal Supremo del 22 maggio 2009 che confermava una precedente sentenza pronunciata dall’Audiencia Nacional il 19 dicembre 2007, l’estradanda è stata riconosciuta colpevole, in Spagna, di collaborazione con un’organizzazione criminale a seguito della sua attività in seno a Euskadi Ta Askatasuna (ETA) nel 1999. Le autorità spagnole hanno presentato la richiesta di estradizione all’UFG contro la precitata per l’esecuzione di una pena privativa di libertà di 3 anni e 6 mesi. La Corte dei reclami ha, dapprima, respinto l’obbiezione del reato politico. L’ETA è stata qualificata un’organizzazione criminale dalla giurisprudenza svizzera. Ne consegue che gli atti di sostegno o di partecipazione ad un’organizzazione criminale, punibili in Svizzera giusta l’art. 260ter CP, non possono essere considerati reati politici. In virtù della giurisprudenza costante secondo la quale l’estradando non può prevalersi dell’art. 3 CEDU nel suo aspetto materiale (proibizione della tortura) in caso di estradizione verso un Paese di tradizione democratica - come la Spagna - il TPF ha, in seguito, dichiarato inammissibile il gravame della ricorrente in merito ai cattivi trattamenti che ella pretende di aver subito durante la detenzione in Spagna. In tali circostanze, non compete al giudice dell’estradizione ripetere il processo spagnolo o sostituirsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo qualora la ricorrente stessa non ha, dopo aver esaurito le vie di diritto interne, adito la Corte Europea contro la sentenza spagnola. Il TPF ha inoltre respinto il gravame concernente la violazione dell’art. 3 CEDU nel suo aspetto formale, il quale, per la ricorrente obbliga gli Stati parte alla CEDU a intraprendere determinate procedure in un certo lasso di tempo qualora una violazione dell’art. 3 CEDU nel suo aspetto formale è denunciata. Il TPF ha da ultimo respinto i gravami della ricorrente relativi alla violazione del diritto a un equo processo ai sensi degli articoli 6 CEDU e 14 Patto ONU II, nonché del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU e del diritto di essere sentito.

Contro la decisione del TPF è dato ricorso entro dieci giorni al Tribunale federale.

Contatto:
Tribunale penale federale, Mascia Gregori Al-Barafi, Segretaria generale e addetta stampa, Tel. 058 480 68 68, E-Mail: presse@bstger.ch

RR.2017.97 + 69





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