04.04.2017
Decisione del 3 aprile 2017 (SK.2016.56) - Frode elettorale



In seguito ad un trasloco dalla Francia alla Svizzera, l’imputato, giornalista di professione, ha ricevuto due volte il materiale di voto per le votazioni cantonali e federali dell’8 marzo 2015. Il materiale in questione gli è stato inviato sia al suo indirizzo in Francia, in qualità di svizzero residente all’estero, sia al suo indirizzo in Svizzera, in qualità di svizzero residente in Svizzera. Martedì 3 marzo 2015, a distanza di 5 minuti, l’imputato ha prima votato per via elettronica mediante il codice che gli era stato trasmesso in Svizzera e poi con quello inviatogli in Francia. Nessun messaggio di blocco o di allerta è apparso durante tali operazioni. Lunedì 9 marzo 2015 il canale televisivo RTS 1 ha diffuso un servizio di circa 2 minuti cofirmato dall’imputato.

Il Tribunale penale federale ha ritenuto i fatti costitutivi di frode elettorale ai sensi dell’art. 282 del Codice penale, condannando l’imputato a una pena pecuniaria di due aliquote giornaliere con la condizionale. Tale disposizione punisce l’atto con il quale una persona partecipa senza diritto ad una elezione o ad una votazione. L’infrazione è consumata con la partecipazione non autorizzata, non essendo un falsamento dei risultati necessario. Siccome la commissione dell’infrazione non era pertinente nel quadro dell’inchiesta giornalistica, la condanna dell’imputato non entra in conflitto né con il diritto d’informazione dell’imputato né con il diritto del pubblico all’informazione.

Contatto:
Tribunale penale federale, Mascia Gregori Al-Barafi, Segretaria generale e addetta stampa, Tel. 058 480 68 68, E-Mail: presse@bstger.ch

Jugement anonymisé SK.2016.56





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