La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto, in misura della sua ammissibilità, il reclamo introdotto da Eric Delissy contro il decreto di non luogo a procedere del 16 agosto 2012 del MPC. Quest'ultimo aveva rinunciato ad aprire un'istruzione formale in seguito alla denuncia inoltrata l'8 giugno 2012 dall'ex impiegato della banca HSBC contro i membri del Consiglio federale, i responsabili della FINMA come pure il Consiglio di amministrazione e il Chief Executive Officer della banca. Eric Delissy lamentava il fatto che HSBC avrebbe comunicato alle autorità americane il nome di alcuni dei suoi dipendenti in seguito alla decisione del 4 aprile 2012 del Consiglio federale che autorizzava la banca a procedere a tale comunicazione. Il TPF ha ritenuto, con riferimento alla persona del reclamante, che la coazione (art. 181 CP), l'infrazione alla legge federale sulle banche (art. 47 LB) e la violazione dell'obbligo di discrezione (art. 35 LPD) non erano realizzate. Per le altre infrazioni denunciate, ossia gli atti compiuti senza autorizzazione per contro di uno Stato estero (art. 271 CP) e lo spionaggio economico (art. 273 CP), a Eric Delissy non è stata riconosciuta la legittimazione attiva. Questa decisione non è soggetta a ricorso. Il TPF rinvia al testo della sua decisione in allegato e non darà seguito ad alcuna domanda di informazioni supplementari.