Nel febbraio 2012 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha deciso di autorizzare l'estradizione alla Germania di un cittadino turco (v. comunicato stampa dell'UFG dell'11 luglio 2012). Mediante sentenza del 23 agosto 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il gravame interposto dall'estradando contro detta decisione. Lo Stato tedesco rimprovera in particolare al ricorrente di aver promosso e fattivamente coordinato, nella sua funzione di quadro di un'organizzazione giovanile del PKK, il reclutamento, sia in Germania che in altri Paesi confinanti, di giovani membri o potenziali combattenti armati. Il Tribunale ha confermato la sussistenza del cosiddetto requisito della doppia punibilità ritenendo il comportamento in questione punibile anche sotto il profilo del diritto penale svizzero, segnatamente in quanto forma di sostegno a determinate organizzazioni all'interno del PKK che sono qualificabili come organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260ter del Codice penale.
Il Tribunale ha altresì respinto l'obiezione del reato politico concludendo che non vi sono seri motivi per ritenere che le autorità tedesche perseguano l'estradando per le sue opinioni politiche, per la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità.
Contro questa decisione è proponibile il ricorso al Tribunale federale di Losanna.
Per ulteriori informazioni si rinvia al testo della sentenza RR.2012.40+65 consultabile sul sito Internet del Tribunale (www.bstger.ch). Non vengono fornite ulteriori informazioni.