20.10.2009
Respinto il ricorso di Roman Polanski contro l'ordine d'arresto in vista d'estradizione (RR.2009.308)



Con sentenza del 19 ottobre 2009 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il ricorso di Roman Polanski contro l’ordine d’arresto in vista d’estradizione.

Secondo la giurisprudenza svizzera la carcerazione dell’imputato costituisce la regola durante tutta la procedura d’estradizione. Nella procedura di ricorso contro un ordine d’arresto in vista d’estrazione si procede solo ad un esame limitato dei presupposti per l’estradizione. Questi ultimi sono esaminati in modo approfondito solo nel corso della procedura d’estradizione propriamente detta. Al riguardo, il Tribunale ha rilevato che, allo stato della procedura, l’estradizione di Roman Polanski agli Stati Uniti non è manifestamente inammissibile. Varie obiezioni sollevate dalla difesa contro l’estradizione non sono ammissibili durante questa fase della procedura.

Il Tribunale valuta come elevato il rischio di fuga in considerazione delle motivazioni e delle possibilità dell’interessato. La cauzione proposta dal ricorrente non soddisfa i requisiti di legge. La Corte non è quindi in misura di esaminare in modo concludente se il rischio di fuga possa essere scongiurato tramite la combinazione di diverse misure sostitutive (cauzione sufficientemente alta, arresti domiciliari e electronic monitoring). Dato che la durata della carcerazione rispetta il principio della proporzionalità, non viene al momento presa in considerazione la scarcerazione. Roman Polanski potrà inoltrare, se del caso, all’Ufficio federale di giustizia una proposta di cauzione concreta conforme ai requisiti legali.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla sentenza RR.2009.308 (cfr. la homepage del Tribunale penale federale).

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