Già nel 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale aveva deciso, nell'ambito del procedimento in questione, che sia i comunicati stampa che la corrispondenza del Ministero pubblico della Confederazione con i giornalisti sono da includere nell'incarto penale (BB.2015.128 del 28 aprile 2016; BB.2016.270 del 19 dicembre 2016). Di seguito, il Ministero pubblico della Confederazione, da una parte, ha respinto le richieste di due giornaliste tese a togliere dall'incarto penale la loro corrispondenza con il Ministero pubblico della Confederazione. Dall'altra, esso ha concesso all'imputato la possibilità di visionare, ma soltanto in una forma parzialmente anonimizzata, la corrispondenza del Ministero pubblico della Confederazione con i giornalisti, anonimizzando segnatamente il nome dei giornalisti.
La Corte dei reclami penali ha confermato l'8 settembre 2017 tutte e tre le decisioni del Ministero pubblico della Confederazione. Da una parte, i reclami delle due giornaliste sono stati respinti (BB.2017.65 e BB.2017.69). Queste avevano preteso l'eliminazione della loro corrispondenza con il Ministero pubblico della Confederazione dall'incarto penale. La Corte dei reclami penali ritiene che l'anonimizzazione dei nomi di entrambe le giornaliste protegga sufficientemente i loro interessi di segretezza anche in caso di consultazione degli atti da parte dell'imputato. D'altra parte, la Corte dei reclami penali ha parimenti respinto il ricorso dell'imputato (BB.2017.66). Quest'ultimo aveva chiesto l'accesso alla corrispondenza in forma non anonimizzata. La Corte dei reclami penali parte dal presupposto che vi siano interessi degni di protezione dei giornalisti alla segretezza. Questi permettono nel caso di specie una limitazione del diritto di essere sentito basato sull'art. 108 cpv. 1 lett. b CPP. Anche non conoscendo il nome dell'interrogante, l'imputato può verificare se le norme contenute nell'art. 74 CPP relative all'informazione del pubblico sono state rispettate.
Le decisioni sono passate in giudicato.
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